Certificato Iscrizione Liste Elettorali
Scheda del servizio
Descrizione
É il certificato che attesta l'iscrizione del richiedente nelle liste elettorali del comune di residenza. Per i cittadini italiani residenti nel territorio comunale l'iscrizione nelle liste elettorali avviene d'ufficio in presenza dei requisiti necessari per il godimento dei diritti politici (compimento della maggiore età, mancanza di cause ostative quali la sottoposizione a misure di sicurezza detentive, a misure di prevenzione o a libertà vigilata, interdizione dai pubblici uffici). Per i cittadini stranieri appartenenti alla comunità europea l'iscrizione nelle apposite liste elettorali aggiunte per le elezioni europee o per le elezioni comunali avviene sempre su richiesta.
Quando serve
É necessario per presentare la propria candidatura in qualsiasi consultazione elettorale, sia politica che amministrativa, e deve essere allegato alla lista dei candidati in sede di presentazione della stessa. Il certificato di iscrizione nelle liste elettorali è inoltre necessario in occasione della raccolta di sottoscrizioni a sostegno delle proposte di referendum, di iniziativa legislativa popolare e di presentazione delle candidature alle elezioni. In questa ipotesi i promotori della raccolta (candidati, gruppi politici, ecc.) debbono presentare le liste dei sottoscrittori all'Ufficio Elettorale e hanno diritto di ottenere i relativi certificati di iscrizione alle liste elettorali, anche in forma collettiva, nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta (48 in caso di referendum popolare).
Quando è sostituibile con l'autocertificazione
Il certificato di iscrizione alle liste elettorali non è mai sostituibile con l'autocertificazione.
Quando si rilascia
Il rilascio è immediato; in occasione dei periodi di presentazione delle candidature l'Ufficio potrà rimanere aperto anche in orario continuato e durante i giorni festivi.
Costi
É gratuito se richiesto per la presentazione di candidature, di proposte di referendum o iniziativa legislativa popolare. Costa invece Euro 0.26 se in carta libera nel caso di richiesta per usi diversi.
Riferimenti legislativi
1) T.U. 20 marzo 1967, n. 223 recante "Disciplina dell'elettorato attivo e della tenuta e revisione delle liste elettorali";
2) l. 25 maggio 1970, n. 147 recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo";
3) T.U 30 marzo 1957, n. 361 recante "Norme per la elezione della Camera dei Deputati";
4) l. 17 febbraio 1968, n. 108 recante "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale",
5) T.U. 16 maggio 1960, n. 570 recante "Norme per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali".
É il certificato che attesta l'iscrizione del richiedente nelle liste elettorali del comune di residenza. Per i cittadini italiani residenti nel territorio comunale l'iscrizione nelle liste elettorali avviene d'ufficio in presenza dei requisiti necessari per il godimento dei diritti politici (compimento della maggiore età, mancanza di cause ostative quali la sottoposizione a misure di sicurezza detentive, a misure di prevenzione o a libertà vigilata, interdizione dai pubblici uffici). Per i cittadini stranieri appartenenti alla comunità europea l'iscrizione nelle apposite liste elettorali aggiunte per le elezioni europee o per le elezioni comunali avviene sempre su richiesta.
Quando serve
É necessario per presentare la propria candidatura in qualsiasi consultazione elettorale, sia politica che amministrativa, e deve essere allegato alla lista dei candidati in sede di presentazione della stessa. Il certificato di iscrizione nelle liste elettorali è inoltre necessario in occasione della raccolta di sottoscrizioni a sostegno delle proposte di referendum, di iniziativa legislativa popolare e di presentazione delle candidature alle elezioni. In questa ipotesi i promotori della raccolta (candidati, gruppi politici, ecc.) debbono presentare le liste dei sottoscrittori all'Ufficio Elettorale e hanno diritto di ottenere i relativi certificati di iscrizione alle liste elettorali, anche in forma collettiva, nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta (48 in caso di referendum popolare).
Quando è sostituibile con l'autocertificazione
Il certificato di iscrizione alle liste elettorali non è mai sostituibile con l'autocertificazione.
Quando si rilascia
Il rilascio è immediato; in occasione dei periodi di presentazione delle candidature l'Ufficio potrà rimanere aperto anche in orario continuato e durante i giorni festivi.
Costi
É gratuito se richiesto per la presentazione di candidature, di proposte di referendum o iniziativa legislativa popolare. Costa invece Euro 0.26 se in carta libera nel caso di richiesta per usi diversi.
Riferimenti legislativi
1) T.U. 20 marzo 1967, n. 223 recante "Disciplina dell'elettorato attivo e della tenuta e revisione delle liste elettorali";
2) l. 25 maggio 1970, n. 147 recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo";
3) T.U 30 marzo 1957, n. 361 recante "Norme per la elezione della Camera dei Deputati";
4) l. 17 febbraio 1968, n. 108 recante "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale",
5) T.U. 16 maggio 1960, n. 570 recante "Norme per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali".
Circolare n.17_Richieste digitale certificati elettorali e trasmissioni digitali delle designazioni dei rappresentanti di lista
Si fa seguito alla circolare n.17/2021 del 04/08/2021, che qui deve intendersi integralmente richiamata, per ribadire che l'articolo 38-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito dalla legge n.108/2021, prevede, tra l'altro, la possibilità per soggetti titolati di partiti o movimenti politici o liste di candidati di richiedere ed acquisire in formato digitale e tramite posta elettronica certificata - o servizio elettronico di recapito certificato qualificato - i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, nonché la facoltà per i delegati di trasmettere per posta elettronica certificata le designazioni dei rappresentanti di lista entro il giovedì precedente l'inizio delle votazioni.
Le richieste dovranno essere inviate alla casella di posta elettronica certificata:
protocollo.cassine@cert.ruparpiemonte.it
Le certificazioni verranno inviate stesso mezzo al medesimo indirizzo pec mittente, salvo diversa specificazione.
Nella richiesta dovrà essere indicato almeno un contatto telefonico di riferimento.
Le certificazioni saranno rilasciate entro 24 ore dalla richiesta. Qualora la stessa pervenga alla pec sopra riportata oltre l'orario di ufficio (8:00 - 14:00) verrà considerata ricevuta e lavorata a partire dalle ore 08:00 del giorno successivo (esempio: richiesta ricevuta via pec alle ore 14.01 del giorno giovedì, le 24 ore per il rilascio partiranno alle ore 08:00 del venerdì - qualora pervenisse alle ore 14:01 del sabato, le 24 ore partiranno dalle ore 08:00 del lunedì successivo).
Si fa seguito alla circolare n.17/2021 del 04/08/2021, che qui deve intendersi integralmente richiamata, per ribadire che l'articolo 38-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito dalla legge n.108/2021, prevede, tra l'altro, la possibilità per soggetti titolati di partiti o movimenti politici o liste di candidati di richiedere ed acquisire in formato digitale e tramite posta elettronica certificata - o servizio elettronico di recapito certificato qualificato - i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, nonché la facoltà per i delegati di trasmettere per posta elettronica certificata le designazioni dei rappresentanti di lista entro il giovedì precedente l'inizio delle votazioni.
Le richieste dovranno essere inviate alla casella di posta elettronica certificata:
protocollo.cassine@cert.ruparpiemonte.it
Le certificazioni verranno inviate stesso mezzo al medesimo indirizzo pec mittente, salvo diversa specificazione.
Nella richiesta dovrà essere indicato almeno un contatto telefonico di riferimento.
Le certificazioni saranno rilasciate entro 24 ore dalla richiesta. Qualora la stessa pervenga alla pec sopra riportata oltre l'orario di ufficio (8:00 - 14:00) verrà considerata ricevuta e lavorata a partire dalle ore 08:00 del giorno successivo (esempio: richiesta ricevuta via pec alle ore 14.01 del giorno giovedì, le 24 ore per il rilascio partiranno alle ore 08:00 del venerdì - qualora pervenisse alle ore 14:01 del sabato, le 24 ore partiranno dalle ore 08:00 del lunedì successivo).
Ufficio di competenza
Nome | Descrizione | ||||||
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Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||
Responsabile | Ratto Paola | ||||||
Indirizzo | Piazza Vittorio Veneto n.1 | ||||||
Telefono |
0144.715151 int.2 |
||||||
Fax |
0144.714258 |
||||||
anagrafe@comune.cassine.al.it |
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Apertura al pubblico |
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Ultimo aggiornamento pagina: 26/08/2021 08:39:47